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L’Italia vuole tassare i venditori occasionali di arte

Roma. La fiscalità delle plusvalenze da cessioni di opere d’arte ha rischiato di subire una profonda e gravosa modifica ad opera del disegno di legge di bilancio 2018. La bozza inizialmente esaminata dal Consiglio dei Ministri prevedeva infatti una disciplina ad hoc che non è stata poi recepita nella versione all’esame del Parlamento.La proposta legislativa si innesta in un quadro normativo in cui, allo stato attuale, le plusvalenze in esame scontano l’Irpef solo se derivanti dall’esercizio di una «attività commerciale non esercitata abitualmente» (art. 67, comma 1, lett. i) del Testo Unico sulle imposte sui redditi, Tuir). Secondo l’interpretazione maggiormente condivisibile, con l’eccezione delle cessioni operate da speculatori e mercanti d’arte, le plusvalenze originate dai collezionisti privati non sono di regola soggette all’Irpef.La modifica in esame prevedeva, invece, che la nozione di redditi derivanti da attività commerciali non abituali ricomprenderebbe tutti i proventi relativi alla cessione di «oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (…) nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative». Le uniche ipotesi escluse da tassazione sarebbero state quelle in cui i corrispettivi realizzati nell’anno fossero inferiori a 10mila euro l’anno oppure la permuta delle opere senza conguagli in denaro.La disposizione era costruita come «interpretativa», con l’effetto di tassare anche le cessioni anteriori alla sua entrata in vigore (purché ancora accertabili). Per le annualità pregresse la proposta prevedeva anche la possibilità di beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/8 laddove si fosse regolarizzata la posizione versando imposte in misura piena e interessi entro il 30 giugno 2018.La base imponibile su cui applicare il prelievo era costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o a ogni altro intermediario professionale, e il costo di acquisto aumentato delle spese inerenti, tra cui erano espressamente ricomprese le spese assicurative e di restauro, custodia e conservazione. In alternativa alla ricostruzione analitica del reddito originato dalle cessioni era possibile optare per una tassazione forfettaria del 40% del corrispettivo.Si auspica che nel corso dell’iter parlamentare la norma non venga reintrodotta in quanto solleva diverse criticità.In primo luogo, nonostante fosse qualificata norma «interpretativa», essa rivestiva in realtà carattere innovativo, con la conseguenza che sarebbe stata legittimamente applicabile solamente per le annualità successive a quella di entrata in vigore, pena la sua incostituzionalità. Il carattere fittiziamente interpretativo è dimostrato ad esempio dalla circostanza che venissero considerate tassabili una serie di fattispecie pacificamente escluse da imposizione secondo la stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate in quanto mere dismissioni patrimoniali (ad esempio cessione di opere ricevute per successione o donazione).Inoltre, a differenza di quanto previsto per le cessioni di opere d’arte in Francia e per altre tipologie di plusvalenze da cessione di beni patrimoniali in Italia (ad esempio terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria) non erano previsti meccanismi di riduzione della base imponibile in proporzione del periodo di detenzione dei beni.A ciò va aggiunto che, a differenza di quanto avviene per le stesse cessioni di opere d’arte in Germania e per la cessioni di fabbricati in Italia, non si prevedevano ipotesi di esenzione in caso di detenzione del bene oltre un certo periodo di tempo (rispettivamente un anno e cinque anni).La disposizione era inoltre in controtendenza con le norme approvate con la legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il cui articolo 1, commi 175 e 176 ha introdotto una cauta liberalizzazione nella circolazione internazionale di opere d’arte.In particolare, le citate norme (entrate in vigore il 29 agosto 2017) prevedono che per le opere realizzate da artisti non più viventi da meno di 70 anni non occorra più un attestato di libera circolazione per l’uscita definitiva dal territorio nazionale, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), ferma restando comunque la facoltà dello Stato di vincolare le opere realizzate nell’arco temporale tra 50 e 70 anni, nel caso in cui rivestano un «eccezionale interesse» per la completezza e l’integrità del patrimonio culturale della Nazione. Inoltre, per le opere realizzate da più di 70 anni è prevista l’esenzione dal requisito dell’attestato qualora abbiano un valore inferiore a 13.500 euro (sempre autocertificato dall’interessato).Se queste norme sono state accolte con favore dai collezionisti italiani (pur nell’incertezza della loro immediata interpretazione da parte degli Uffici Esportazione) in quanto consentono una maggiore libertà di circolazione (e quindi di fruizione) soprattutto dell’arte italiana del dopoguerra, è evidente che se fosse approvato il regime di tassazione sopra descritto gli stessi collezionisti (e il mercato dell’arte in genere) sarebbero pesantemente penalizzati e disincentivati a costituire, arricchire o anche semplicemente mantenere collezioni d’arte.Marco Cerrato, Maisto & Associati, PartnerGiuseppe Calabi, CBM & Partners, Partner(Il testo è la versione aggiornata dell'articolo pubblicato nel n. 380, novembre 2017, di «Il Giornale dell'Arte», p. 6).Articoli correlati:Perché le critiche non sono condivisibili ...

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